per le azioni di regresso par. 1. La giurisdizione competente in via esclusiva per tutte le azioni di regresso e' quella ove ha sede la ferrovia contro cui sono proposte tali azioni. par. 2. Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti in virtu' del par. 1, quello davanti il quale vuole proporre la sua domanda.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
