per le azioni di regresso par. 1. La giurisdizione in cui ricade la sede della ferrovia contro la quale si propone l'azione di regresso e' la sola competente per tutte le azioni di regresso. par. 2. Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra le giurisdizioni competenti in virtu' del par. 1, quella davanti alla quale vuole proporre la sua domanda.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art63 · fonte su Normattiva