della merce al trasporto e suo carico par. 1. Le operazioni di consegna della merce al trasporto sono regolate dalle prescrizioni in vigore nella stazione di partenza. par. 2. Il carico incombe alla ferrovia od al mittente, a seconda delle prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza, sempre che le Regole uniformi non contengano disposizioni diverse o che la lettera di vettura non menzioni un accordo speciale intervenuto fra il mittente e la ferrovia. Allorche' il carico incombe al mittente, questi deve rispettare il limite di carico. Se le linee che devono essere percorse comportano dei differenti limiti di carico, il limite piu' basso e' quello valevole per il percorso totale. Le disposizioni indicanti i limiti di carico da osservarsi sono pubblicate nelle stesse forme delle tariffe. La ferrovia indica al mittente, su sua richiesta, il limite di carico da osservarsi. par. 3. Il mittente e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti da un carico difettoso da lui effettuato e deve in particolare risarcire il danno subito dalla ferrovia per tale fatto. Tuttavia, l'articolo 15 si applica al pagamento di spese derivate dal ripristino di un carico difettoso. La prova del carico difettoso incombe alla ferrovia. par. 4. Le merci devono essere trasportate in carri coperti, in carri scoperti, in carri scoperti con copertone o in carri speciali attrezzati, a seconda delle disposizioni delle tariffe internazionali, sempre che le Regole uniformi non contengano in proposito disposizioni diverse. Se non vi sono tariffe internazionali o se esse non contengono disposizioni in merito, le prescrizioni in vigore nella stazione di partenza sono valide per tutto il percorso. par. 5. L'apposizioni dei sigilli sui carri e' regolata dalle prescrizioni in vigore nella stazione di partenza. Il mittente deve annotare sulla lettera di vettura il numero ed il tipo dei sigilli che appone sui carri.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art20 · fonte su Normattiva