par. 1. La ferrovia deve riconsegnare al destinatario, nella stazione destinataria, la lettera di vettura e la merce verso ricevuta e verso pagamento dei crediti della ferrovia posti a carico del destinatario. L'accettazione della lettera di vettura obbliga il destinatario a pagare alla ferrovia l'importo dei crediti posti a suo carico. par. 2. Sono assimilati alla riconsegna al destinatario, se effettuati conformemente alle prescrizioni in vigore nella stazione destinataria:

  • a)la consegna della merce alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi, quando questi non si trovino sotto la custodia della ferrovia;
  • b)l'immagazzinamento della merce presso la ferrovia od il deposito presso un commissionario-speditore, o in un deposito pubblico. par. 3. Le prescrizioni in vigore nella stazione destinataria o le convenzioni con il destinatario stabiliscono se la ferrovia ha il diritto o l'obbligo di riconsegnare la merce al destinatario in un luogo diverso dalla stazione destinataria, o in un raccordo privato, od al suo domicilio, od in un deposito della ferrovia. Se la ferrovia consegna o fa consegnare la merce su un raccordo privato, a domicilio od in un deposito, la riconsegna e' considerata effettuata all'atto di detta consegna. Salvo contrario accordo tra la ferrovia e il titolare del raccordo, le operazioni effettuate dalla ferrovia, per conto e sotto la direzione di quest'ultimo, non rientrano nel contratto di trasporto. par. 4. Dopo l'arrivo della merce nella stazione destinataria, il destinatario puo' richiedere alla ferrovia la consegna della lettera di vettura e della merce. Se la perdita della merce e' accertata o se la merce non e' arrivata allo scadere del termine previsto nell'articolo 39, par. 1, il destinatario puo' far valere in proprio, verso la ferrovia, i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto. par. 5. L'avente diritto puo' rifiutare l'accettazione della merce, anche dopo il ricevimento della lettera di vettura e il pagamento delle spese, finche' non si sia proceduto alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un danno addotto. par. 6. Per il rimanente, la riconsegna della merce viene effettuata conformemente alle prescrizioni in vigore nella stazione destinataria.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art28 · fonte su Normattiva