della massa e del numero dei colli par. 1. Le prescrizioni in vigore in ciascuno Stato determinano le condizioni in cui la ferrovia deve constatare la massa della merce o il numero dei colli, nonche' la tara effettiva dei carri. La ferrovia deve menzionare nella lettera di vettura il risultato di queste constatazioni. par. 2. Se da una operazione di pesatura effettuata dalla ferrovia dopo la conclusione del contratto di trasporto risulta una differenza, la massa constatata dalla stazione mittente o, in mancanza, la massa dichiarata dal mittente resta determinante per il calcolo del prezzo delle tasse di porto:

  • a)se la differenza e' manifestamente dovuta alla natura della merce o alle influenze atmosferiche o b) se detta pesatura e' eseguita su un ponte a bilico e non risulta una differenza superiore al due per cento della massa constatata dalla stazione mittente o, in mancanza, di quella dichiarata dal mittente.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art22 · fonte su Normattiva