par. 1. Quando il sovraccarico di un carro viene constatato dalla stazione di partenza o da una stazione intermedia, l'eccedenza di carico puo' essere scaricata dal carro, anche se non deve essere riscossa nessuna soprattassa. Se del caso, il mittente o, in caso di modificazione del contratto di trasporto conformemente all'articolo 31, il destinatario e' invitato senza ritardo a dare istruzioni in relazione all'eccedenza di carico. par. 2. Senza pregiudizio del pagamento delle soprattasse previste all'articolo 24, il sovraccarico e' tassato, per il percorso effettuato, in base alle tasse di porto applicate al carico principale. In caso di scarico dell'eccedenza di carico, le spese di queste operazioni sono riscosse in base alle tariffe della ferrovia che vi provvede. Se l'avente diritto dispone di spedire il sovraccarico alla stazione di destinazione del carico principale, a un'altra stazione destinataria o di restituirlo alla stazione di partenza, esso e' considerato come una spedizione separata.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art23 · fonte su Normattiva