Sono considerati beni, diritti ed interessi italiani, ai sensi del precedente articolo, i beni, diritti ed interessi che, al momento delle misure romene, appartenevano, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, a persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede in Italia, a condizione che esse abbiano la cittadinanza italiana o rispettivamente la sede in Italia, anche alla data della firma del presente Accordo. Nella determinazione dei beni, diritti ed interessi italiani, citati all'articolo 1 del presente Accordo, si e' tenuto conto delle disposizioni del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Testo vigente dal 30 novembre 1971
