[1]E' convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1: alla lettera a), numero 5), le parole "da indicare" sono sostituite dalla seguente: "indicati" e dopo le parole "modalita' vigenti" e' aggiunto il seguente alinea: Il Ministro della sanita', con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 1982, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici e le relative modalita' di erogazione"; alla lettera a), il terzultimo alinea e' sostituito dai seguenti: "Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalita' vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali e' a carico delle competenti gestioni previdenziali. Con decreto del Ministro della sanita', sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui all'alinea precedente"; alla lettera a), l'ultimo alinea e' sostituito dal seguente: "Per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche non e' consentita la concessione di congedi straordinari;"; alla lettera b), secondo alinea, dopo le parole "visite occasionali", sono aggiunte le seguenti: "nei casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonche' di quelle"; alla lettera b), ultimo alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali nelle localita' turistiche. E' consentito, tuttavia, il rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi alla unita' sanitaria locale di appartenenza, da parte di:

  • a)minori degli anni dodici;
  • b)cittadini di eta' superiore agli anni sessanta;
  • c)lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all'attivita' lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio;
  • d)cittadini portatori di handicaps il cui grado di menomazione e' superiore all'ottanta per cento ai fini dell'attivita' lavorativa".

Testo vigente dal 27 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-25;98~artunico · fonte su Normattiva