TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Risoluti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia colletiva di taluni diritti e liberta' mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione"), Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. 1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne puo' essere espulso, se non a seguito di provvedimento adottato ai sensi di legge e sara' autorizzato:

  • a)a far vedere le sue ragioni contro la sua espulsione,
  • b)a far esaminare il suo caso, e
  • c)a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'autorita' competente o a una o a piu' persone designate dalla citata autorita'. 2. Uno straniero puo' essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 a), b) e c) del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o e' motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;98~protocollo-art1 · fonte su Normattiva