Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sara' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;98~protocollo-art8 · fonte su Normattiva