1. Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza. 2. Cionondimento il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 25 della Convenzione o l'accettazione della giurisdizione obbligatoria del tribunale fatta mediante una dichiarazione in virtu' dell'articolo 46 della Convenzione, non potra' essere esercitato per quel che concerne il presente Protocollo, a meno che lo Stato interessato abbia fatto una dichiarazione di riconoscimento di tale diritto o di accettazione di detta giurisdizione ai sensi degli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-04-09;98~protocollo-art7 · fonte su Normattiva