ARTICOLO VIII. DIRITTI, PRIVILEGI ED IMMUNITA' L'Istituto ed il suo personale beneficiano nel paese dove e' situata la sede dei diritti, privilegi ed immunita' previsti dall'Accordo di sede. Altri paesi possono concedere diritti, privilegi ed immunita' analoghe al fine di sostenere le attivita' dell'Istituto in questi paesi.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;98~accordo-artviii · fonte su Normattiva