, privilegi ed immunita' (i) L'IPGRI prendera' accordi con il paese ospite per garantire che l'Istituto, i membri del suo personale ed i visitatori ufficiali godano nel territorio del paese ospite degli stessi diritti, privilegi ed immunita' solitamente accordati alle altre Organizzazioni Internazionali, ai loro funzionari, al personale ed ai visitatori ufficiali. Tali diritti, privilegi ed immunita' saranno specificamente definiti in un Accordo di Sede con il paese ospite. (ii) Allo stesso modo l'IPGRI puo', in conformita' con l'Articolo 2 del presente strumento, stipulare accordi con gli altri paesi in cui esso opera, al fine di concedere all'IPGRI, ai suoi rappresentanti ed ai membri del personale i privilegi e le immunita' necessari a tale lavoro. (iii) I privilegi e le immunita' di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere concessi unicamente per garantire in ogni circostanza il funzionamento senza intralcio dell'IPGRI, nonche' la completa indipendenza delle persone cui tali privilegi ed immunita' sono accordati.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66~appendice-i-art18 · fonte su Normattiva