Art. 19 (Accordo)
[1]Protezione dei dati
[2]Qualsiasi dato relativo alle singole persone che nel corso dell'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da una Parte Contraente all'altra, dovra' essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo, le quali sono specificate nella richiesta di informazioni o comunque collegate ad esse. Tutti gli scambi di dati tra le Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione delle due Parti Contraenti.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
