[1]Protezione dei dati personali
[2]Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, dovra' essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo. Tutti gli scambi di dati tra gli Stati contraenti saranno regolati da quanto stabilito dall'allegato 1 del presente Accordo.
Testo vigente dal 21 marzo 2025
