[1]Disposizioni particolari

[2](1) Le disposizioni stabilite dall'Articolo 6 del presente Accordo ammettono le seguenti eccezioni: a. Il lavoratore dipendente da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti, che sia stato inviato nel territorio dell'altra Parte, rimane soggetto alla legislazione della prima Parte, a condizione che la sua occupazione nell'altra Parte non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro (24) mesi; b. La persona che esercita un'attivita' autonoma abitualmente nel territorio di una delle Parti e che si reca ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere assicurata in base alla legislazione della prima Parte, purche' la sua permanenza nel territorio dell'altra Parte non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro (24) mesi; c. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, rimane soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l'impresa; d. I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di una delle Parti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altra Parte, sono soggetti alla legislazione della Parte al quale appartiene il porto; e. Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonche' il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altra Parte, rimangono assoggettati alla legislazione della Parte alla quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono; f. I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di una delle Parti, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altra Parte, rimangono assoggettati alla legislazione della Parte alla quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono. (2) Le Autorita' Competenti dei due Stati Contraenti possono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni del presente Articolo e del precedente Articolo 6, per la gestione di casi particolari per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art7 · fonte su Normattiva