Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera f) dell'Articolo 7 del presente Accordo, nonche' il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, puo' esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui all'Articolo 15 del presente Accordo, a condizione che siano cittadini di tale Stato.
Testo vigente dal 1 luglio 2025
