Il termine per la presentazione al Parlamento dei decreti-legge per la conversione in legge stabilito dall'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facolta' del potere esecutivo di emettere norme giuridiche, non si applica ai decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.

Testo vigente dal 2 luglio 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;985~art1 · fonte del testo