Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1939 al 16 dicembre 2010. 292 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:
tolto: 1° quando il Governo sia a cio' delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;
tolto: 2° nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessita' lo richiedano. Il giudizio sulla necessita' e sull'urgenza non e' soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento.
tolto: Nei casi indicati nell'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, riguardante l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione alle Assemblee legislative per la conversione in legge ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Assemblee legislative non oltre il termine di 60 giorni dopo la sua pubblicazione.
tolto: Della presentazione viene data immediata notizia nella Gazzetta Ufficiale.
tolto: Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge e' considerato di urgenza.
tolto: In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette entro cinque giorni, alla Presidenza dell'altra Camera; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso.
tolto: Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il presidente ne da' notizia nella Gazzetta Ufficiale, e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia.
tolto: Se il decreto e' convertito in legge con emendamenti, l'efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge.
tolto: Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;100~art3 · fonte del testo