1. Il campo di applicazione territoriale della presente convenzione corrisponde a quello definito all'articolo 227, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo. 2. La presente convenzione non si applica: - ai territori francesi di cui all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, - alle isole Faeroer e alla Groenlandia.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99~convenzione-art16 · fonte su Normattiva