1. Il campo di applicazione territoriale della presente convenzione corrisponde a quello definito all'articolo 227, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo. 2. La presente convenzione non si applica: - ai territori francesi di cui all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, - alle isole Faeroer e alla Groenlandia.
Testo vigente dal 7 aprile 1993
