territoriale 1. La presente convenzione si applica ai territori degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), nel testo riveduto dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (2) e del regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (3), compresi, per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland, il territorio di Busingen (nel quadro e a norma del trattato del 23 novembre 1994 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera sull'inclusione di Busingen am Hochrhein nel territorio doganale della Confederazione svizzera o nella versione attuale) e, per la Repubblica italiana, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, nonche' alle acque territoriali, alle acque marittime interne e allo spazio aereo appartenenti ai territori degli Stati membri. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, puo' adeguare il paragrafo 1 a qualsiasi modifica delle disposizioni di diritto comunitario in esso contemplate. ---------- (1) GU L 302 dei 19.10.1992, pag. 2 (2) GU L 1 del 1 °.1.1995, pag. 181. (3) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 2.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art31 · fonte su Normattiva