1. Quando, in uno qualsiasi dei casi cui si applica la presente convenzione, un'impresa ritenga che i principi enunciati all'articolo 4 non siano stati osservati, essa ha la facolta' di sottoporre detto caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o nel quale e' situata la sua stabile organizzazione, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o puo' comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1. L'impresa informa simultaneamente l'autorita' competente se altri Stati contraenti possono essere interessati a tale caso. L'autorita' competente informa quindi senza indugio le autorita' competenti dei suddetti altri Stati contraenti. 2. L'autorita' competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per regolare il caso per via amichevole con l'autorita' competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al fine di evitare la doppia imposizione in base ai principi di cui all'articolo 4. L'accordo amichevole si applica a prescindere dalle scadenze previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99~convenzione-art6 · fonte su Normattiva