uno Stato contraente intende procedere alla rettifica degli utili di un'impresa conformemente ai principi di cui all'articolo 4, esso informa a tempo debito l'impresa in questione sull'azione prevista, dandole la possibilita' di informare l'altra impresa affinche' quest'ultima possa informarne a sua volta l'altro Stato contraente. Tuttavia, lo Stato contraente che fornisce tale informazione non deve trovarsi nell'impossibilita' di fare la rettifica prevista. Se, dopo la comunicazione di questa informazione, le due imprese e l'altro Stato contraente accettano la rettifica, non si applicano gli articoli 6 e 7.
Testo vigente dal 7 aprile 1993
