[1]ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Considerando che l'azione contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando l'importanza di assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti le infrazioni attinenti alla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successivi emendamenti; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1
[4]Ai fini del presente Accordo si intende per:
- a)"legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; -alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b)"Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e l'Amministrazione Federale doganale, per la Repubblica Federale di Jugoslavia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
- c)"Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d)"Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e)"infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- f)"diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- g)"consegna controllata", il metodo che permette alle merci conosciute o sospettate di traffico illecito di entrare nel, uscire da o circolare nel territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorita' delle stesse, allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;
- h)"persona" ogni persona fisica o giuridica;
- i)"dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; j)"stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti.
Testo vigente dal 17 marzo 2006
