[1]Accordo
[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli; Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali possa essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando che e' importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli sul rispetto della legislazione sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; Tenuto conto dei principali strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale e, in particolare, della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1 Ai fini del presente Accordo si intende per: a)"Legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative a: - l'importazione, l'esportazione, il transito e il deposito di merci e capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento; - la riscossione, la garanzia e la restituzione di diritti o tasse relativi ad importazioni ed esportazioni; - le misure di divieto, restrizione o controllo, incluse le disposizioni sul controllo del cambio; - la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b)"Amministrazione doganale", per la Repubblica Italiana l'Amministrazione doganale italiana, inclusa la Guardia di Finanza, e per la Repubblica di Malta il Dipartimento delle Dogane competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) del presente Accordo;
- c)"Infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- d)"Diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali di importazione ed esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o canoni che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse fissati dai competenti organi dell'Unione Europea;
- e)"persona", ogni persona fisica o giuridica;
- f)"dati personali", ogni informazione riferita a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;
- g)"stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, comprese quelle di cui agli allegati alla citata Convenzione.
Testo vigente dal 10 luglio 2003
