[1]Trasparenza - fornitura delle informazioni ai soggetti interessati

[2]Il presente accordo non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, come enunciato nelle rispettive legislazioni, di fornire ai soggetti interessati le informazioni relative alle finalita' del trattamento e all'identita' del controllore dei dati, ai destinatari o categorie di destinatari, all'esistenza del diritto di accesso e del diritto di rettifica dei dati che li riguardano, nonche' di fornire qualsiasi altra informazione quali il fondamento giuridico dell'operazione di trattamento cui sono destinati i dati, i limiti temporali per la memorizzazione dei dati e il diritto di ricorso, nel rispetto delle predette legislazioni. Tali informazioni possono essere negate conformemente alle rispettive legislazioni delle Parti, incluso il caso in cui la fornitura di tali dati possa pregiudicare:

  • a)le finalita' per le quali i dati sono stati richiesti, ottenuti o trattati;
  • b)indagini o procedimenti giudiziari condotti dalle competenti autorita' della Repubblica Italiana o dalle competenti autorita' degli Stati Uniti; o
  • c)i diritti e le liberta' di terzi.

Testo vigente dal 16 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99~accordo-art16 · fonte su Normattiva