[1]Sicurezza dei dati

[2]Ogni Parte adotta le necessarie misure tecniche a livello organizzativo per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate. Le intese di attuazione che disciplinano le procedure di interrogazione automatizzata degli schedari del DNA e dei dati dattiloscopici ai sensi degli articoli 4 e 7 prevedono:

  • a)un uso appropriato delle moderne tecnologie al fine di garantire la tutela, la sicurezza, la riservatezza e l'integrita' dei dati;
  • b)l'impiego di procedure di criptazione e di autorizzazione riconosciute dalle competenti autorita' allorche' si ricorre a reti generalmente accessibili; e
  • c)un dispositivo che garantisca lo svolgimento delle sole interrogazioni ammissibili.

Testo vigente dal 16 luglio 2014

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99~accordo-art15 · fonte su Normattiva