[1]Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici

[2]1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalita' le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali, di cui all'articolo 5, ad accedere ai dati di riferimento dei loro sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali all'uopo creati, con la facolta' di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti. 2. Il confronto dei dati dattiloscopici con i dati di riferimento conservati dalla Parte responsabile dello schedario viene effettuato dai punti di contatto nazionali interroganti mediante trasmissione automatizzata dei dati di riferimento necessari per una chiara concordanza.

Testo vigente dal 16 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99~accordo-art4 · fonte su Normattiva