[1]Paragrafo 1 I cittadini italiani e norvegesi non sono assoggettati alle disposizioni della legislazione rispettivamente norvegese e italiana sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che limitano i diritti alle prestazioni per il fatto che gli interessati siano residenti nell'altro Paese. Le rendite sono corrisposte qualunque sia il Paese di residenza.
[2]Paragrafo 2 Le maggiorazioni o altri benefici supplementari alle prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposti alle persone indicate nel paragrafo 1 qualunque sia il Paese di residenza.
[3]Paragrafo 3 Il cittadino di uno dei due Paesi che viaggia dall'uno all'altro Paese e' coperto dall'assicurazione contro l'infortunio che si verifichi durante il viaggio, qualora il suo datore di lavoro sia obbligato da contratto a pagare le spese di viaggio o a pagargli la retribuzione ordinaria per la durata del viaggio, e qualora il rapporto di lavoro sia soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Testo vigente dal 5 ottobre 1961
