Paragrafo 1 - I lavoratori che risiedono nel Paese sul cui territorio esercitano la loro attivita' nonche' i loro familiari possono, se soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di detto Paese per aver diritto alle prestazioni, ricevere cure sul territorio dell'altro Paese, nei casi seguenti:
- a)quando durante un soggiorno su detto territorio il loro stato di salute necessiti di cure immediate;
- b)quando l'istituzione competente del luogo di lavoro li autorizzi, nel corso di una cura, a trasferire la loro residenza su detto territorio;
- c)quando la detta istituzione li autorizzi a recarsi su detto territorio per ricevervi le cure che il loro stato necessita. Paragrafo 2 - Le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 possono essere rispettivamente rifiutate nel solo caso in cui: - lo spostamento dell'interessato e' sconsigliato per ragioni mediche debitamente stabilite; - le cure richieste dallo stato dell'interessato possono essere prestate sul territorio del Paese del luogo di residenza. Le autorizzazioni di cui al precedente paragrafo possono essere concesse a posteriori nel caso in cui l'interessato non abbia potuto, per ragioni riconosciute valide, richiederle in tempo utile ed il loro rilascio si dimostri fondato. Paragrafo 3 - Le disposizioni dei precedenti paragrafi sono applicabili ai titolari di una pensione d'invalidita', di vecchiaia e superstiti, di una rendita d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonche' ai loro familiari. Paragrafo 4 - Nelle ipotesi di cui al presente articolo le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni: - le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente del luogo di lavoro dall'istituzione dell'altro Paese, secondo le modalita' previste dalla legislazione di quest'ultimo Paese e nel limite della durata fissata dalla legislazione del Paese del luogo di lavoro; - le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente del luogo di lavoro alle condizioni fissate dalla propria legislazione.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
