Art. 16 — Distribuzione dei farmaci
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All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui e' riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista».
Testo in vigore dal 12 agosto 2022 al 30 novembre 2023
