Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilita' civile auto All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24». Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e si applicano per i sinistri con accadimento da tale data.
Testo vigente dal 31 dicembre 2023
