Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

Art. 2Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialita' dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalita' dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3:
  • 1)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualita' di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi»;
  • 2)dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) le attivita' funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualita' di gestore del Sistema informatico integrato»;
  • b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. E' istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalita' definiti dall'ARERA». Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Testo vigente dal 30 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-30;214~art2 · fonte su Normattiva