Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
Art. 15 — Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalita' di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari»;
- b)all'articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.
Testo vigente dal 30 dicembre 2023
