Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
Art. 4 — Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilita' del trasporto ferroviario»;
- b)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilita' del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalita' operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilita' da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni». Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 30 dicembre 2023
