Aggiornamento del regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilita' dei numeri telefonici mobili All'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilita' del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorita' n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalita' di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L'Autorita' redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attivita' di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma».

Testo vigente dal 17 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-16;193~art18 · fonte su Normattiva