Disposizioni in materia di attivita' di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle societa' di vendita di energia al dettaglio Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita' di rilevazione di usi commerciali, all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto dal primo periodo. In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la commissione provinciale». Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali delle societa' di vendita di energia al dettaglio, all'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identita' dell'intermediario con cui e' stata sottoscritta l'offerta».
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
