Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 15 — Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici

Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalita' di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonche' gli altri enti e societa' per i quali e' comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonche' di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalita' indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonche' gli enti ed organismi dagli stessi vigilati. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano piu' applicazione le modalita' di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Testo vigente dal 31 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art15 · fonte su Normattiva