Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 41 — Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato

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Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attivita' di cui all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

  • a)esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;
  • b)propone gli indicatori di risultato da adottare;
  • c)fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualita' dei servizi pubblici;
  • d)suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;
  • e)fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa e' predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed e' inviato al Parlamento. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo e' soppresso.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2009 al 14 giugno 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art41 · fonte su Normattiva