Art. 6 — Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi
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Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica ((hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento)). Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui ((agli articoli 21, 33 e 35)) con i rispettivi allegati. ((2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)) I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.
Testo in vigore dal 9 settembre 2016 al 17 luglio 2020
