Legge doganale

Art. 10 — Classificazione delle dogane

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Le dogane sono suddivise in classi. A dette classi le dogane sono assegnate in relazione alle operazioni che sono autorizzate a compiere. Ogni dogana puo' essere suddivisa in « sezioni doganali ». Nelle localita' di piccolo traffico, lungo la linea doganale, possono essere istituiti « posti doganali » funzionanti come sezioni. Lungo il lido del mare e lungo le frontiere di terra dove le dogane sono situate in luoghi distanti dalla linea doganale, possono essere istituiti « posti di osservazione » per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Anche tali posti costituiscono sezioni della dogana cui sono aggregati. Agli effetti amministrativo-contabili le dogane si distinguono in principali e secondarie.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art10 · fonte del testo