Legge doganale

Art. 100 — Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

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E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

  • a)che trasporta merci estere nel territorio del Regno senza essere munito del prescritto manifesto;
  • b)che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare a bordo secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
  • c)che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
  • d)che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 48. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio del Regno, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio del Regno, compreso nella linea doganale, merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarla alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art100 · fonte del testo