Legge doganale

Art. 102 — Contrabbando per indebito uso di merci importata con agevolazioni doganali

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E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art102 · fonte del testo