Legge doganale

Art. 103 — Contrabbando nei depositi doganali

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Il concessionario di un magazzino di deposito doganale, dato in affitto dalla dogana ovvero di proprieta' privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi e' stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art103 · fonte del testo