Legge doganale

Art. 104 — Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

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E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nel Regno merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzato spedite in cabotaggio od in circolazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art104 · fonte del testo