Legge doganale
Art. 104 — Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nel Regno merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzato spedite in cabotaggio od in circolazione.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
