Art. 105 — Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
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Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
