Art. 117 — Differenze tra il carico ed il manifesto
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Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel « Manifesto del carico » e, nei casi preveduti dagli articoli 38 e 39, nel « Manifesto di partenza », il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile e' punito, per ogni collo non annotato, con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi. Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori. Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena e' dell'ammenda da lire 200 a lire 1200.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
