Art. 118 — Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana
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Qualora le dichiarazioni relative alla qualita', alla quantita' ed al valore delle merci destinate all'importazione, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con « Bolletta di cauzione », non corrispondano al risultato della visita, il dichiarante e' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200. La precedente disposizione non si applica:
- a)quando nei casi previsti dall'art. 18, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, e' stata indicata, con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;
- b)quando le merci dichiarate e quelle riconosciute nella verifica sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
- c)quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel valore non superano il 5 per cento per ciascuna qualita' delle merci dichiarate. ((Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, il dichiarante, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con l'ammenda non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero e' dovuta ad inesatta indicazione del valore, sempreche' il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa)).
Testo in vigore dal 25 marzo 1970 al 12 aprile 1973
