Legge doganale

Art. 122 — Pene per l'alterazione dei colli spediti con « Bolletta di cauzione » in esenzione da visita

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Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da visita sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantita', la pena stabilita nell'art. 120 e' aumentata in misura non minore di lire 100 e non maggiore di lire 600 per ogni collo alterato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art122 · fonte del testo