Art. 123 — Differenze nelle merci depositate
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Qualora nella verificazione delle merci immense in deposito nei magazzini dati in affitto o in quelli di proprieta' privata, si trovi una differenza nella qualita', ovvero vi sia un'eccedenza di quantita' che superi il 2 per cento, il concessionario del magazzino e' punito con l'ammenda non minore della meta' e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualita' diversa o sull'eccedenza che e' stata riscontrata. Se vi e' una deficienza superiore al 2 per cento oltre il calo di giacenza, si applica la pena dell'ammenda nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantita' in piu' o in meno supera il 20 per cento, il concessionario e' obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantita' egualmente superiore al 20 per cento, ancorche' relativa a merci di diversa qualita', egli e' altresi' privato della concessione del deposito per la durata di un anno. Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena dell'ammenda e' non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo e' calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata. Se i fatti preveduti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
